Descrizione
1. PREMESSA
Il rispetto è un diritto fondamentale, ma anche un dovere che ogni studente deve imparare a esercitare durante il proprio percorso scolastico. La scuola ha il compito di promuovere un’etica civile e di convivenza che consenta a ciascun ragazzo e ragazza di comprendere i valori di dignità, rispetto, riconoscimento e valorizzazione. L’Istituto IANAS, attraverso questo protocollo e i progetti di educazione civica, si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nella comunità scolastica, favorendo interventi educativi, formativi e partecipativi in linea con le normative vigenti.
2. RIFERIMENTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI
- Il contrasto a bullismo e cyberbullismo si fonda su numerosi riferimenti normativi, tra cui: art. 3 della Costituzione Italiana (principio di uguaglianza)
- 33 della Costituzione Italiana (libertà di insegnamento e autonomia delle scuola)
- 34 della Costituzione Italiana (diritto allo studio)
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 7 irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- Direttiva MIUR n.1455/06 ▪ D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015
- Aggiornamento “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR ottobre 2017;
- 581 (percosse), 582 (lesione personale), 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2047 (danno cagionato dall’incapace), 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) del Codice Civile; Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, modificata dalla Legge 70/2024
- Aggiornamento “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR gennaio 2021
3. DEFINIZIONI BULLISMO
Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo reiterato, caratterizzato da intenzionalità, asimmetria di potere e pressione psicologica sulla vittima. Può essere fisico, verbale o sociale. Coinvolge spesso anche spettatori che assistono senza intervenire.
CYBERBULLISMO
È una forma di aggressione attuata tramite strumenti digitali e online, che può includere molestie, diffamazione, furto d’identità, minacce e diffusione di contenuti lesivi. È disciplinato dalla Legge 71/2017.
CONDOTTE DEVIANTI
Caratteristiche comuni: intenzionalità, squilibrio di potere, ripetizione, rapida diffusione, permanenza.
Forme principali: violenza fisica, verbale, psicologica, isolamento, esclusione, sexting, outing, flaming, cyberstalking, denigrazione, furto d’identità.
4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE SCOLASTICHE
Tutti i soggetti della comunità scolastica hanno specifici compiti nella prevenzione e gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo:
· Dirigente scolastico: informa famiglie, attiva Forze dell’Ordine se necessario, coordina i Referenti antibullismo d’istituto e il Tavolo permanente di monitoraggio.
· Referenti antibullismo: promuovono informazione e prevenzione, aggiornano regolamenti, collaborano con enti esterni.
· Collegio docenti: attua strategie educative e didattiche.
· Consiglio di classe: promuove clima collaborativo, progetti di legalità e cittadinanza.
· Docenti: osservano e segnalano comportamenti a rischio.
· Genitori: vigilano sull’uso delle tecnologie, conoscono regolamento e sanzioni.
· Studenti: rispettano regole, usano consapevolmente i mezzi digitali, possono diventare educatori tra pari.
5. TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO
Il Tavolo permanente di monitoraggio è composto da:
· Dirigente scolastico
· Referenti antibullismo, quali rappresentanti dei docenti
· Animatore digitale
· Rappresentanti dei genitori eletti in Consiglio d’Istituto
· Rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto
· Eventuale Psicologo scolastico
6. L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Gli operatori scolastici, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono tenuti a denunciare all’autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza. La denuncia varia in base all’età del minore coinvolto. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di segnalare tempestivamente episodi gravi di bullismo e cyberbullismo.
7. SANZIONI DISCIPLINARI
Gli atti di bullismo e cyberbullismo accertati sono considerati gravi infrazioni disciplinari.
In linea con una prospettiva di intervento di carattere educativo, saranno privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Nei casi più gravi potranno essere attivate le procedure contenute nella L. 71/2017 che prevede la formale segnalazione alle Forze di Polizia. Chiunque (studentesse/studenti, genitori, docenti, collaboratori scolastici, ecc.) venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo deve segnalarlo ai Referenti o al DS.
In base alla gravità della condotta, il Consiglio di Classe valuterà i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti di studentessa/studente, cercando di coinvolgere, ovviamente, anche la relativa famiglia. “Salvo che il fatto costituisca reato, (…) il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.” (art. 5 comma 1 L.71/2017). La scuola, qualora rilevi una situazione socio-educativa problematica, convoca i genitori, dà loro informazioni sulle risorse territoriali a cui possono rivolgersi ed eventualmente comunica la segnalazione che intende effettuare ai Servizi Territoriali.
8. PERCHE’ INTERVENIRE SUI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
È prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell’aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla vittima da parte della rete di adulti. Bisogna inoltre tutelare la salute psicofisica della vittima evitando di attuare forme di “vittimizzazione secondaria”. È doveroso ricordare che l’aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell’azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei. Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell’ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).
Non si potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola. Al lavoro di prevenzione e intervento sono necessariamente associate anche attività di rilevazione e monitoraggio, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati. A tale scopo, il Ministero propone strumenti e attività di rilevazione e monitoraggio di agile applicazione, quali ad esempio la piattaforma ELISA e/o questionari anonimi d’istituto, su richiesta dei Dirigenti scolastici. In connessione a tali attività, dovrà essere redatta, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, per ogni intervento, una relazione accurata sui casi verificatisi e sugli interventi posti in essere dall’istituzione scolastica.
Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un’educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola. Infine, il bullismo e il cyberbullismo, quest’ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale. Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.
9. PROCEDURE DI INTERVENTO
La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio, il Dirigente scolastico definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
La legge n. 71 del 2017 prevede inoltre, in ogni scuola, la figura di almeno un docente referente, per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale. È importante la costituzione di un Team Antibullismo o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.
Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può omettere denuncia all’autorità giudiziaria.
1ª Fase – Analisi e valutazione dei fatti
Soggetti responsabili: il Dirigente, i Referenti bullismo/cyberbullismo, lo Psicologo (se presente), il Coordinatore di classe, l’insegnante di classe.
- Raccolta di informazione sull’accaduto.
- Interviste e colloqui con gli attori principali, con i singoli o il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; L’adulto è un mediatore in un contesto
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
2ª Fase – Risultati sui fatti oggetto di indagine
Soggetti responsabili: il Dirigente e i Referenti Bullismo/Cyberbullismo.
Si apre un protocollo di valutazione e vengono stabilite le azioni da intraprendere:
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo rivolto a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, si promuove un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell’ambito della scuola (PREVENZIONE UNIVERSALE). La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:
- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli,);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
- impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta
- I fatti sono configurabili come una prima manifestazione di bullismo/cyberbullismo: le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno (PREVENZIONE SELETTIVA);
- I fatti sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: si passa alle fasi successive. Le azioni sono rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo (PREVENZIONE INDICATA).
3ª Fase – Azioni e provvedimenti
Soggetti responsabili: il Dirigente e i Referenti Bullismo/Cyberbullismo, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti.
I fatti sono confermati da prove oggettive, si procede nel modo seguente (PREVENZIONE INDICATA):
- supporto alla vittima e protezione;
- comunicazione alla famiglia della vittima e del bullo/cyberbullo da parte del Dirigente/ Referenti antibullismo (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, servizi sociali, altri…);
- valutazione del tipo di provvedimento da adottare secondo la gravità;
- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola avviare la procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (soggetti da 14 anni in su).
4ª Fase – Percorso educativo e monitoraggio
Soggetti responsabili: il Dirigente, i Referenti, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti.
Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolti al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. (PREVENZIONE SELETTIVA);
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.


