Descrizione
Delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 27/11/2025
Pubblicazione all’Albo e sul sito scolastico il 01/12/2025 prot. n. 13840/2025
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di mancato rispetto dei doveri, la scuola adotta provvedimenti disciplinari che, ai sensi DPR. 249/1998 modificato dal DPR 235/2007 e successivamente dal DPR 135/2025, perseguono una finalità educativa, favoriscono l’assunzione di responsabilità personale e il ripristino di relazioni corrette all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni disciplinari sono orientate al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale utili per la scuola (es. riordino locali scolastici, pulizia di ambienti danneggiati, supporto a compagni in difficoltà, produzione di materiale didattico).
Tali finalità saranno tenute in debita considerazione dagli organi competenti (Consiglio di classe o Consiglio d’Istituto) nell’individuazione delle sanzioni, che saranno ispirate ai seguenti criteri:
- Correlazione tra sanzione e infrazione, secondo il principio di gradualità e, ove possibile, di riparazione del danno;
- Possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, da svolgersi in modo strutturato e personalizzato.
TIPOLOGIE DI SANZIONI DISCIPLINARI
Secondo la nota MIUR n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, le sanzioni disciplinari si distinguono, in base alla gravità, nel modo seguente:
A – Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica/lezioni (non tipizzate)
Lo studente può ricevere sanzioni quali:
- richiamo verbale;
- annotazione sul registro di classe;
- convocazione dei genitori da parte del docente;
- convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- sanzione pecuniaria per infrazione al divieto di fumo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- attività alternative (es. piccoli interventi di manutenzione, pulizia locali, supporto a iniziative educative o rieducative).
Tali sanzioni possono essere irrogate dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.
In caso di assenza dello studente durante le attività rieducative programmate, queste saranno svolte al momento
del rientro.
B – Sanzioni con allontanamento dalle lezioni fino a due giorni
Il CdC delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l’istituzione scolastica; la scuola individuerà i docenti incaricati di realizzare le attività sopra riportate.
C – Sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica da 3 fino a 15 giorni
Possono essere disposte per comportamenti gravi o reiterati. Il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le attività si svolgeranno presso strutture ospitanti; il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Nel caso in cui non ci fosse disponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale, sono svolte a favore della comunità scolastica.
Le attività vanno inserite nel PTOF e gestite con il supporto di docenti referenti individuati nel Fondo di Miglioramento dell’Offerta Formativa.
Durante l’allontanamento, sarà garantito il contatto con lo studente e la sua famiglia, al fine di preparare il rientro responsabile nella comunità scolastica.
D – Sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni.
Tali provvedimenti sono adottati dal Consiglio d’Istituto, su proposta motivata del Consiglio di Classe, nei casi di:
- comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- condotte che rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità altrui;
- altri atti di gravità tale da richiedere deroga al limite generale dei 15 giorni.
In questi casi la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali e
l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro
nella comunità scolastica.
COMPETENZA NELL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
La competenza a comminare i provvedimenti disciplinari spetta:
- Ai singoli docenti: per infrazioni lievi;
- Al Consiglio di Classe: per sanzioni fino a 15 giorni di allontanamento o equivalenti;
- Al Consiglio d’Istituto (a voto segreto): per sanzioni superiori ai 15 giorni, fino al termine dell’anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’esame di Stato.
Le sanzioni devono essere applicate secondo il principio di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità della mancanza.
Frequenza e validità dell’anno scolastico
Per le sanzioni di cui ai punti D dovrà essere valutata preventivamente la compatibilità con il monte ore minimo di frequenza previsto per la validità dell’anno scolastico, evitando che la sanzione incida sul diritto dello studente a essere scrutinato.
Istruttoria e motivazione delle sanzioni
Le sanzioni previste ai punti B, C possono essere irrogate solo dopo accertamento della responsabilità disciplinare dello studente, basato su elementi oggettivi e documentati.
Nel caso di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato, dovranno essere esplicitate le ragioni dell’impossibilità di reinserimento dello studente nella comunità scolastica.
Tutte le sanzioni devono essere adeguatamente motivate, con riferimento al principio di proporzionalità e di gradualità.
Ricorso e registrazione
Contro ogni sanzione disciplinare, o contro la sanzione commutata, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all’Organo di Garanzia interno.
Organo Interno di Garanzia
L’Organo Interno di Garanzia è previsto dall’articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
L’Organo Interno di Garanzia è composto da:
- un docente dell’istituto, designato dal Consiglio di Istituto;
- un alunno eletto dagli studenti;
- un genitore eletto dai genitori.
È sempre presieduto dal Dirigente Scolastico.
In caso di assenza, incompatibilità o dovere di astensione, si procede come segue:
- i docenti supplenti devono essere designati dal Consiglio di Istituto;
- l’alunno e il genitore supplente sono designati tra i primi dei non eletti.
L’Organo di Garanzia è perfetto e deve essere assicurata la presenza di tutte le componenti. Le delibere sono valide a maggioranza.
Nel conteggio dei voti non si terrà conto degli astenuti. Tutti i componenti dell’Organo Interno di Garanzia restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Reclami e Ricorsi all’Organo Interno di Garanzia
I reclami e i ricorsi devono essere presentati per iscritto da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Le decisioni dell’Organo Interno di Garanzia debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati entro dieci giorni. La data fissata per la riunione dell’Organo Interno di Garanzia è comunicata all’interessato mediante affissione all’Albo dell’Istituto. Entro la data della convocazione, il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito.
Tabella delle sanzioni disciplinari
| 1) L’uso dei cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le lezioni è severamente vietato come da Nota Ministeriale MIM n. 3392/2025 e recepito dal regolamento d’istituto all’Allegato 1, Art.8. | 1ª violazione: Allontanamento dalle lezioni di 1 giorno 2ª violazione: Allontanamento dalle lezioni di 3 giorni 3ª violazione: Allontanamento dalle lezioni di 6 giorni |
| 2) Ai sensi della Legge 584 dell’11.11.1975 è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. | Sanzione prevista dalla Legge. |
| 3) E’ vietato consumare e detenere, bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla Legge. | Richiamo orale o scritto (Dirigente o docente) e comunicazione ai genitori. Eventuale sanzione disciplinare previa convocazione del Consiglio di classe. |
| 4) Per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità. | Richiamo orale o scritto (preside o docente). Eventuale sanzione disciplinare previa convocazione del C.di C. |
| 5) Scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità. | Richiamo scritto (preside o docente) e ammonizione scritta. |
| 6) Ingressi in ritardo. | Oltre 5 ritardi a quadrimestre sarà attribuito 6 come massimo voto di condotta. |
| 7) Manipolazione del registro elettronico. | Ammonizione orale o scritta (preside o docente) e allo fino a 15 giorni. |
| 8) Reiterate scorrettezze, anche riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo, verso i compagni, gli insegnanti o il personale. | Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni. |
| 9) Per recidiva dei comportamenti di cui al punto 8, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri. | Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni. |
| 10) Atti di bullismo e cyberbullismo, atteggiamenti intimidatori o di particolare gravità verso altri e forme di violenza di qualsiasi tipo. | Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni. |
| 11) Inosservanza frequente del regolamento di Istituto. | Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. |
| 12) Molestie continuate nei confronti di altri e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale. | Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni in poi. |
| 13) Appropriazione indebita. | Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni in poi. |
| 14) Atti o comportamenti deferibili all’autorità giudiziaria. | Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni in poi. |
| 15) Offese al decoro personale e alle istituzioni. | Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni in poi. |
| 16) Atti vandalici ai danni delle strutture. | Allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni in poi. |
| 17) Quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. | Allontanamento dalle lezioni/ alla comunità scolastica da 15 giorni in poi. |
| In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività riparatorie a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili,.. ). Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica saranno sempre deliberate da un organo collegiale. | |
Allegati
Indirizzi di studio collegati
Ulteriori informazioni
- Nota Ministeriale MIM n. 3392/2025 Uso dei cellulari
- Legge 584 dell'11.11.1975 Divieto di fumare
- D.P.R. 24/06/98 n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 1 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

