Descrizione
Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 27/11/2025
Pubblicazione all’Albo e sul sito scolastico il 01/12/2025 prot. n. 13842/2025
Premessa normativa
Il presente regolamento disciplina le misure organizzative e i processi interni per garantire il trattamento dei dati personali in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD) e con le normative nazionali. Il trattamento dei dati personali è fondamentale per l’esecuzione delle finalità istituzionali dell’Istituto, in conformità con le leggi italiane e i regolamenti interni.
Questo documento assicura che le procedure di gestione dei dati siano effettuate in modo trasparente, lecito e sicuro, salvaguardando i diritti fondamentali degli interessati.
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità del Regolamento Il presente regolamento ha l’obiettivo di garantire che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, all’interno dell’Istituto scolastico sia conforme alla normativa vigente. Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), dai regolamenti scolastici e dagli accordi contrattuali.
Art. 2 – Funzioni Istituzionali – Per funzioni istituzionali si intendono tutte quelle previste da:
- Leggi nazionali.
- PTOF dell’Istituto.
- Convenzioni e accordi stipulati per lo svolgimento delle attività educative e amministrative.
- Contratti con soggetti terzi legati alle finalità istituzionali dell’Istituto.
Art. 3 – Principi del trattamento dei dati – Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
- Liceità, correttezza e trasparenza: i dati sono trattati in modo trasparente e lecito.
- Limitazione della finalità: i dati sono raccolti per scopi determinati e legittimi.
- Minimizzazione dei dati: vengono trattati solo i dati strettamente necessari.
- Esattezza: i dati sono aggiornati e corretti.
- Limitazione della conservazione: i dati sono conservati per un periodo limitato, solo per il tempo necessario.
- Integrità e riservatezza: i dati sono trattati in modo sicuro, prevenendo accessi non autorizzati.
- Necessità: i dati devono essere trattati solo quando necessario, evitando di utilizzare dati identificativi se possibile.
TITOLO II – MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Art. 4 – Dati personali trattati – Il trattamento dei dati all’interno dell’Istituto riguarda:
- Dati personali (es. nome, cognome, indirizzo, contatti).
- Dati sensibili (es. stato di salute, appartenenza sindacale, opinioni politiche, orientamento religioso).
- Dati giudiziari (es. condanne penali).
Art. 5 – Base giuridica del trattamento – Il trattamento dei dati personali è lecito solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- Consenso dell’interessato.
- Adempimento di obblighi contrattuali.
- Adempimento di obblighi legali.
- Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
- Tutela di interessi vitali dell’interessato o di terzi.
TITOLO III – DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Art. 6 – Informativa agli interessati – L’Istituto è obbligato a fornire agli interessati un’informativa chiara e trasparente sui dati trattati, contenente:
- Identità e contatti del titolare del trattamento.
- Finalità del trattamento.
- Diritti dell’interessato.
- Durata della conservazione dei dati.
Art. 7 – Diritto di accesso – Gli interessati hanno il diritto di conoscere se i propri dati sono oggetto di trattamento e, in caso positivo, di ottenere l’accesso a tali dati.
Art. 8 – Diritto di rettifica e cancellazione – Gli interessati possono chiedere la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione dei dati che non sono più necessari per le finalità del trattamento.
Art. 9 – Diritto alla limitazione del trattamento – Gli interessati possono richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati in presenza di circostanze particolari, come la contestazione dell’esattezza dei dati.
Art. 10 – Diritto di opposizione – Gli interessati possono opporsi al trattamento dei loro dati in qualsiasi momento, per motivi legati alla loro situazione particolare.
Art. 11 – Diritto alla portabilità dei dati – Gli interessati hanno il diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
TITOLO IV – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Art. 12 – Ambiti di trattamento – Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari riguarda le seguenti aree operative:
- Selezione e reclutamento del personale: dati relativi all’idoneità professionale, condanne penali e certificati di buona condotta.
- Gestione del contenzioso: raccolta di informazioni per procedimenti disciplinari e legali.
- Attività didattiche e formative: dati sensibili relativi a bisogni educativi speciali e piani didattici personalizzati.
- Rapporti scuola-famiglia: gestione delle controversie con le famiglie.
TITOLO V – SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Art. 13 – Misure di sicurezza – L’Istituto adotta misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o danno accidentale. Le misure includono la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati, la protezione dei sistemi informatici e l’accesso controllato ai documenti.
Art. 14 – Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) – Quando un trattamento può presentare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, l’Istituto esegue una DPIA, come previsto dal RGPD, per identificare e mitigare tali rischi.
Art. 15 – Registro delle attività di trattamento – L’Istituto mantiene un registro delle attività di trattamento, dove vengono documentate tutte le operazioni relative ai dati personali e i responsabili del trattamento.
TITOLO VI – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 16 – Adozione del regolamento – Il dirigente scolastico è responsabile dell’adozione del regolamento entro il termine stabilito dalla normativa vigente, previa delibera del Consiglio di Istituto.
Art. 17 – Formazione e sensibilizzazione – Il dirigente è responsabile della formazione del personale scolastico riguardo al trattamento dei dati personali e all’importanza della loro protezione, organizzando corsi di aggiornamento e sensibilizzazione.
TITOLO VII – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 – Entrata in vigore – Il regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione ufficiale e della sua pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente“.
Art. 19 – Aggiornamenti e adeguamenti – Il presente regolamento verrà aggiornato periodicamente per conformarsi alle eventuali modifiche normative, e sarà reso disponibile al pubblico tramite i canali ufficiali dell’Istituto.
Allegati
Ulteriori informazioni
Per qualsiasi domanda o richiesta di maggiori informazioni telefonare in Presidenza in via Santa Chiara snc Centralino telefono 0782628006 – fax 0782628003 Casella postale: nurh030008@istruzione.it
