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Regolamento sull’uso dei dispositivi elettronici nella scuola

Approvato ai sensi della Nota Ministeriale MIM n. 3392 del 16 giugno 2025

Descrizione

Regolamento sull’uso dei dispositivi elettronici nella scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(Approvato ai sensi della Nota Ministeriale MIM n. 3392 del 16 giugno 2025)

Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 27/11/2025
Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 27/11/2025
Pubblicazione all’Albo e sul sito scolastico il 01/12/2025 prot. n. 13841/2025

TITOLO I – FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento intende:

  • garantire ambienti di apprendimento sereni e privi di distrazioni;
  • contrastare i fenomeni di dipendenza digitale e distrazione scolastica;
  • tutelare la salute mentale, relazionale e fisica degli studenti;
  • promuovere un uso consapevole, formativo e regolato della tecnologia;
  • rispondere alle indicazioni contenute nella Nota MIM n. 3392/2025.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il regolamento si ispira e si conforma a:

  • Nota Ministeriale MIM n. 3392/2025;
  • D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
  • Legge 71/2017 (Prevenzione e contrasto del cyberbullismo);
  • D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • D.Lgs. 101/2018 e Reg. UE 2016/679 (GDPR);
  • DM 183/2024 (Educazione civica);
  • Rapporti OCSE e OMS 2024 sulle dipendenze digitali e i danni da esposizione eccessiva a smartphone;
  • Rapporto ISTISAN 23-253 dell’Istituto Superiore di Sanità.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 3 – Divieto generalizzato di utilizzo

È vietato l’uso dei dispositivi elettronici personali (cellulari, smartwatch, auricolari, tablet propri, ecc.) da parte degli studenti:

  • durante tutte le attività scolastiche, comprese quelle didattiche, ricreative, curricolari ed extracurricolari;
  • in ogni spazio scolastico, comprese aule, laboratori, biblioteca, cortili, mense, corridoi e palestre.

Il divieto si estende anche all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti interni all’edificio scolastico.

Art. 4 – Spegnimento e modalità di deposito
I dispositivi devono essere spenti e riposti all’ingresso dell’istituto.

La scuola predisporrà contenitori sicuri (armadietti, cassaforte, ecc.) in ambienti appositi.

Il personale scolastico non è responsabile di smarrimenti o danneggiamenti ma garantirà la vigilanza durante le fasi di deposito e ritiro dei dispositivi.

TITOLO III – ECCEZIONI E AUTORIZZAZIONI
Art. 5 – Deroghe per bisogni educativi e sanitari

L’uso dei dispositivi è consentito solo se previsto in modo esplicito:

  • nei PEI per studenti con disabilità;
  • nei PDP per studenti con DSA o BES;
  • in presenza di documentate esigenze sanitarie, come patologie croniche o situazioni di emergenza.

Ogni utilizzo deve essere autorizzato dal Consiglio di classe.

Art. 6 – Deroghe didattiche (progetti specifici)

Solo in caso di progetti didattici approvati dal Collegio Docenti o nel quadro di attività dei settori tecnologici (informatica, telecomunicazioni ecc.) è possibile autorizzare l’uso degli smartphone esclusivamente a fini formativi, previa:

  • indicazione scritta nel progetto;
  • registrazione delle attività sul registro elettronico.

TITOLO IV – TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DIGITALE
Art. 7 – Divieto assoluto di registrazione e diffusione

Per gli alunni che per deroga hanno la possibilità di utilizzare i dispositivi elettronici è vietato in modo assoluto:

  • effettuare fotografie, video o registrazioni audio;
  • condividere contenuti scolastici su piattaforme digitali senza autorizzazione scritta;
  • usare dispositivi per spiare, deridere o ledere la privacy di altri soggetti.

Le violazioni comportano sanzioni disciplinari gravi e, se necessario, segnalazione all’autorità competente.

TITOLO V – SANZIONI E MISURE DI RECUPERO
Art. 8 – Sanzioni disciplinari

ViolazioneSanzione
1ª violazioneSospensione di 1 giorno dalle attività didattiche
2ª violazioneSospensione di 3 giorni dalle attività didattiche
3ª violazioneSospensione di 6 giorni dalle attività didattiche
Violazioni gravi (cyberbullismo, privacy, molestie)Il CdC farà riferimento alla Tabella delle sanzioni disciplinari allegata al PTOF

Art. 9 – Percorsi di responsabilizzazione

Oltre alle sanzioni, la scuola potrebbe attivare percorsi educativi riparativi, tra cui:

  • peer education e laboratori guidati;
  • educazione civica sul digitale e sulla cittadinanza responsabile;
  • incontri con esperti e tutor interni.

TITOLO VI – COMPITI E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Art. 10 – Dirigente Scolastico

Il DS garantisce:

  • la corretta applicazione del Regolamento;
  • la formazione del personale;
  • l’informazione chiara alle famiglie e agli studenti.

Art. 11 – Collegio dei Docenti
Il Collegio:

  • approva i progetti che prevedono deroghe;
  • integra il Regolamento nel PTOF;
  • verifica la coerenza educativa dell’uso della tecnologia.

Art. 12 – Consiglio di Istituto
Il CdI approva il presente regolamento, ne dispone la diffusione e verifica l’impatto sui comportamenti scolastici.

TITOLO VII – FAMIGLIE, COMUNITÀ, CULTURA DIGITALE
Art. 13 – Patto educativo di corresponsabilità

Il regolamento è parte integrante del Patto educativo sottoscritto all’atto dell’iscrizione. Le famiglie si impegnano a:

  • educare i figli a un uso equilibrato della tecnologia;
  • sostenere le azioni educative e sanzionatorie della scuola;
  • partecipare alle attività formative proposte.

Art. 14 – Educazione all’uso consapevole
La scuola promuove:

  • percorsi di alfabetizzazione digitale critica;
  • moduli interdisciplinari di cittadinanza digitale ed educazione civica (DM 183/2024);
  • incontri pubblici con esperti su rischi e opportunità del digitale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 – Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 15 settembre 2025. Le sue disposizioni si applicano a tutte le componenti scolastiche e sono vincolanti.

Art. 16 – Monitoraggio
Il Nucleo Interno di Valutazione o un’apposita commissione monitorerà annualmente l’efficacia del Regolamento. Eventuali modifiche saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Art. 17 – Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente e al Regolamento generale d’Istituto.

 

Allegati

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