Criteri di deroga al limite minimo di frequenza

La regola generale è che lo studente deve frequentare almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato. La scuola può prevedere deroghe solo per casi eccezionali, purché siano motivate e straordinarie.

Tipologia

Albo online

Descrizione estesa

Il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 10/09/2026 in seduta ordinaria, vista la normativa vigente in materia di validità dell'anno scolastico (art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009), esaminata la proposta relativa ai criteri di deroga al limite minimo di frequenza, delibera [all'unanimità / a maggioranza]  l'approvazione dei seguenti criteri: 
• Assenze per ricovero ospedaliero;  
• Assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• Assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o 
cure mediche programmate e debitamente documentate;  
• Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;  
• Donazioni di sangue;  
• Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;  
• Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso 
dell’anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia; 
• Assenze di alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura, economia e alle tradizioni dei paesi 
di origine; 
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche a livello professionistico organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI; 
• Interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali; 
• Per studenti lavoratori del CPIA per esigenze lavorative debitamente documentate; 
• Per assenze legate alla chiusura straordinaria del convitto; 
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Protocollo n. 0011283   del   15/09/2026

Licenza

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Allegati

Deroghe per la validità dell_anno scolastico.pdf

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